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Disciplina inerente gli orari delle attività di acconciatore, di barbiere e di estetista

niente più limiti d'orario né obbligo di chiusura settimanale

Come previsto dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e dal  Decreto Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17 maggio 2020 gli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, BARBIERE E DI ESTETISTA sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti. Non è previsto alcun obbligo di chiusura infrasettimanale né di chiusura festiva. Non è previsto un minimo di ore giornaliero o settimanale. Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e
devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione; non sono previsti obblighi di comunicazione preventiva dell’orario al Comune, né vidimazioni da parte del Comune del cartello indicante l’orario. La chiusura per ferie non deve essere comunicata al Comune, ma comporta l’obbligo dell’apposizione di un cartello leggibile dall’esterno indicante il periodo di chiusura. Se la chiusura per ferie o quella temporanea per particolari motivi supera i 30 giorni consecutivi deve essere presentata comunicazione al Comune del periodo di chiusura.

L'attività in questione dovrà essere svolta nel pieno rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico.

Vedi protocollo di sicurezza acconciatori, barbieri ed estetisti

Qui testo dell'ordinanza n. 11

pubblicato 20/05/2020 08:35, ultima modifica 20/05/2020 11:10
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