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Divieto di abbruciamento della parte apicale dei rami di castagno dal 1 luglio al 15 maggio dell'annata silvana corrente

Si avvisa la cittadinanza che con l'ordinanza n. 41 del 12.12.2017 il Sindaco ordina il divieto di abbruciamento della parte apicale dei rami dell'annata silvana corrente delle piante di castagno da frutto, dal 1° l uglio al 15 maggio di ogni annata silvana, nonché la sottrazioen delle stesse apici fogliari in zone estranee ai castagneti o ai boschi immediatamenti immediatamente vicini. Per parte apicale si intende la parte fruttifera e vegetativa della pianta dove si installa l'antagonista della vespa cinese, per salvaguardare la sopravvivenza del "Torymus sinensis" vero antagonista del cinipide del castagno, che depone le uova all'interno delle galle, sull'apice vegetativo.

Per i rami delle annate precedenti resta in vigore il limite per l'abbruciamento vigente nelle indicazioni regionali (di  norma il periodo estivo, da valutare in base alle indicazioni emanate di anno in anno)

pubblicato 05/03/2019 08:00, ultima modifica 08/03/2019 11:38
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